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NEGLI USA I SISTEMI DI RICONOSCIMENTO FACCIALE SCANSIONANO LE FOTO DELLE PATENTI

Del 08 Agosto, 2019

Negli Stati Uniti l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale sta creando un forte dibattito. Secondo il Washington Post, l’ICE (l’agenzia responsabile del controllo dell’immigrazione e delle frontiere) e l’FBI hanno utilizzato sistemi di riconoscimento facciale per scansionare le foto delle patenti di guida, contenute nei database di stati come l’Utah, il Vermont o Washington. I documenti ottenuti dalla Georgetown Law rivelano come le intelligenze artificiali abbiano processato milioni di immagini, spesso anche senza che i soggetti in questione fossero stati accusati o indagati. In altri casi, si sarebbe trattato di reati come piccoli furti. In tutti i casi non è stato richiesto il consenso ai soggetti interessati.
Alla luce di questi ultimi avvenimenti, pare chiaro come gli Stati Uniti debbano prima o poi dotarsi di una normativa ad hoc per disciplinare precipuamente il trattamento dei dati personali.

PRIVACY, IL CONSENSO DEI LAVORATORI A VOLTE NON BASTA

Del 05 Agosto, 2019

I dati dei lavoratori non si trattano in base al loro consenso: al datore di lavoro può arrivare una sanzione molto salata. Come è successo a una grande società (Price Waterhouse Business Solution sa), sanzionata dal Garante della privacy greco, con il provvedimento, n. 26/2019, a pagare 150 mila euro.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva dato ai dipendenti la falsa impressione che stesse trattando i loro dati secondo la base giuridica del consenso, mentre in realtà stava trattando i loro dati sotto una base giuridica diversa, della quale, tra l'altro, i dipendenti non erano mai stati informati.
Invero, specifica il Garante, il dipendente si trova in una situazione subordinata e di soggezione al potere direttivo del datore di lavoro, cosicché il consenso non può considerarsi essere stato eventualmente rilasciato liberamente, considerato lo squilibrio di forza rispetto al titolare del trattamento.
Nell'ambito del rapporto di lavoro, infatti, la base giuridica non è il consenso, ma il contratto individuale di lavoro o la legge (ad esempio quelle in materia di adempimenti fiscali, previdenziali, contabili o collegati alla sicurezza sul lavoro).

A.N.AC.: IN CONSULTAZIONE PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Del 01 Agosto, 2019

L’A.N.AC. ha posto in pubblica consultazione sul proprio sito lo schema del Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021.
Come si legge nel comunicato dell’Autorità, il PNA si focalizza sulla parte generale e consta di tre allegati relativi alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, alla rotazione del personale e al RPCT.
L’obiettivo è quello di rendere disponibile con il PNA non solo un atto di indirizzo ma anche uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.
Il termine per la presentazione delle osservazioni è fissato alle h. 24 del 15 settembre 2019, mediante la compilazione dell’apposito modulo.
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GARANTE PRIVACY: NO SPAM AI POSSESSORI DI CARTE FEDELTĂ€

Del 25 Luglio, 2019

Non è lecito l'invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all'uso dei propri dati a fini di marketing. È quanto ribadito dal Garante Privacy in un provvedimento con cui ha imposto a un'importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.

I clienti si erano lamentati per la continua e indesiderata ricezione in posta elettronica di offerte commerciali da parte dell'azienda di cui possedevano una carta fedeltà. Gli interessati avevano, peraltro, chiesto più volte alla società, sia telefonicamente, sia tramite procedure automatizzate, di cancellare il proprio indirizzo dalla mailing list pubblicitaria, ma senza ottenere alcun risultato.

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CONDOTTE PUNIBILI PER AUTORICICLAGGIO

Del 11 Luglio, 2019

Con la sentenza n. 27719/2019, la Suprema Corte ha precisato l’ambito di operatività dell’autoriciclaggio, reato presupposto della responsabilità "231”.
La Corte specifica che la norma non ha portata generale: “le condotte di impiego sostituzione e trasferimento dei beni di provenienza delittuosa compiute dall’autore del reato presupposto, assumono rilevanza penale ai sensi del nuovo 648 ter co 1 c.p. solo se poste in essere in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative”.